1.Gli aiuti sono concessi esclusivamente ad imprese produttrici primarie di prodotti agricoli, che:
a) hanno aderito a un’associazione agraria di mutua assicurazione bestiame di cui alla legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche;
b) hanno perso, causa avvelenamento, almeno il 20 per cento del proprio bestiame e comunque almeno tre unità di bestiame adulto per un danno pari ad almeno il 20 per cento del valore stimato di tutto il bestiame dell’impresa agricola colpita.