1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, le modalità di concessione di aiuti a compensazione della mortalità del bestiame.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.