1. Se durante i controlli ai sensi dell’articolo 8 o dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti o dei presupposti per la concessione oppure il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione, l’aiuto non è concesso ovvero è revocato per intero. Se l’aiuto è già stato erogato, il beneficiario o la beneficiaria dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.