(1) Qualora vi sia il sospetto che già all’atto del conferimento dell’incarico sussistesse una causa di inconferibilità, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta al/alla titolare dell’incarico e all’organo che lo ha conferito.
(2) La contestazione di cui al comma 1 contiene una breve descrizione del fatto, l’indicazione dell’incarico a cui si riferisce e della norma che si assume violata, nonché l’invito al/alla titolare dell’incarico e all’organo che lo ha conferito, di presentare entro un termine di dieci giorni le proprie controdeduzioni scritte.
(3) Decorso il termine di cui al comma 2, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione decide in ordine alla sussistenza di una causa di inconferibilità, tenendo conto delle controdeduzioni eventualmente presentate.
(4) Se non ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell’incarico e cura l’avvio dei procedimenti di cui agli articoli 18 e 20, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
(5) Qualora vi sia il sospetto che una causa di incompatibilità sussistesse già all’atto del conferimento dell’incarico o che sia subentrata nel frattempo, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione procederà alla tempestiva contestazione scritta al/alla titolare dell’incarico. Per il relativo procedimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
(6) Se non ricorrono i presupposti per l’archiviazione del procedimento, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione dichiara la sussistenza della causa di incompatibilità e diffida il/la titolare dell’incarico che dovrà decidere, entro il termine perentorio di 15 giorni, se mantenere l’incarico oppure assumere l’incarico, la carica o l’attività incompatibile con lo stesso.
(7) Decorso il termine perentorio senza che il/la titolare dell’incarico abbia comunicato la propria decisione, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione ne dispone la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo.
(8) Nei casi di cui ai commi 4 e 7, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione fornisce indicazioni all’organo conferente ai fini dell’immediato avvio della procedura di recupero delle somme indebitamente erogate.
(9) Il provvedimento con cui viene accertata la violazione delle disposizioni sul conferimento degli incarichi è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente che ha conferito l’incarico.