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1. Nell’articolo 1/bis, comma 1, della disciplina per l’assegnazione di posti al personale di scuola dell’infanzia, approvata con deliberazione n. 417 dell’11.02.2008, e successive modifiche, sono abrogate nel testo tedesco le parole “aufgrund eines Wettbewerbsverfahrens”.
2. Dopo l’articolo 1/bis, comma 1, della disciplina per l’assegnazione di posti al personale di scuola dell’infanzia, approvata con deliberazione n. 417 dell’11.02.2008, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti comma 2, 3 e 4 quale interpretazione autentica:
“2. La precedenza di cui al comma 1, lettera a), vale solo per le procedure concorsuali con graduatoria di valutazione eseguite nell’anno 2002.
3. Per il calcolo dell’anzianità di servizio di cui al comma 1, lettera b), il servizio maturato in un profilo professionale superiore nel settore della scuola dell’infanzia viene riconosciuto per intero, mentre quello maturato in un profilo professionale inferiore viene riconosciuto per metà.
4. Profili professionali nel settore della scuola dell’infanzia sono: “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” (profilo professionale inferiore) e “insegnante della scuola dell’infanzia” (profilo professionale superiore).”
3. Il direttore della Ripartizione Personale è autorizzato a revocare i provvedimenti con cui è stato informato il personale – che ora in base alla sopraccitata interpretazione autentica non possiede più i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato – sull’assunzione a tempo indeterminato.
Questa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.