(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11, e sia stato presentato entro il 31 dicembre 2012 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 21 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 21.3 e 21.4:
“21.3. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
21.4. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.”