(1) L’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 27 Disposizioni transitorie
1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il termine previsto dalla normativa statale, a condizione che il “piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio” corrisponda ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24, e sia stato presentato entro il 1° novembre 2015 alla già Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, oggi Agenzia per la Protezione Civile, e previo deposito, entro il 1° dicembre 2018, dei moduli A e B allegati al presente decreto presso il competente Comune. Ai fini dell’ottenimento della licenza d’uso provvisoria, insieme agli allegati A e B, deve essere presentato anche il modulo C allegato al presente decreto.
2. Il gestore e un tecnico dallo stesso incaricato devono attestare il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
3. A conclusione dei lavori di adeguamento deve essere effettuato il collaudo antincendio della struttura.”