1. Il trattamento economico da riconoscere ai medici che svolgono in regime libero professionale l’attività di Assistenza sanitaria Primaria e di CA è quello riportato ai punti precedenti e verrà liquidato ai medici direttamente dalle residenze per anziani.
2. Per gli ospiti delle residenze per anziani sono sospese la scelta del medico di medicina generale e il correlato trattamento economico per assistito previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale (art.59 lettera a), b), c) e d).
3. I medici incaricati inviano mensilmente alla residenza per anziani la fattura relativa alle ore di assistenza effettivamente svolte ed il modulo delle eventuali prestazioni aggiuntive effettuate.
4. Le RPA si impegnano a trasmettere mensilmente, anche via mail, alla Ripartizione aziendale Prestazioni e Territorio gli importi fatturati da ciascun medico incaricato e l’elenco delle eventuali prestazioni aggiuntive effettuate.
5. La trasmissione certifica la corrispondenza tra ore di assistenza dovute e svolte e quella con le eventuali prestazioni aggiuntive effettuate.
6. La Ripartizione economico finanziaria aziendale provvederà, entro il mese successivo al ricevimento della documentazione di cui in precedenza, alla liquidazione alle singole residenze per anziani degli importi dovuti.
7. La riduzione del massimale delle scelte mediche opera in caso di superamento dei limiti previsti dall’ACN.
8. Eventuali adeguamenti del presente regolamento verranno discussi nell’ambito del Comitato provinciale con frequenza biennale, così come potranno essere discusse azioni incentivanti l’inserimento di medici di medicina generale di nuovo convenzionamento.