(1) Le funzioni inerenti la gestione del parco, limitatamente alla parte di territorio di competenza provinciale, sono svolte dall’Amministrazione provinciale che le esercita in via principale attraverso l’Ufficio per il Parco nazionale dello Stelvio, i centri visite e i posti di sorveglianza all’interno del Parco nazionale nonché gli Ispettorati forestali territorialmente competenti.
(2) La Provincia esercita le funzioni di gestione promuovendo: