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g) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 21)
Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari

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1)
Pubblicata nel B.U. 22 marzo 2018, n. 12.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “operatori del settore alimentare”: i soggetti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse almeno ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti;
  2. “soggetti donatori del farmaco”: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, le imprese titolari di autorizzazione di immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
  3. “soggetti donatari”: enti del terzo settore, nonché enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e impegnati in attività di recupero e distribuzione delle eccedenze;
  4. “eccedenze alimentari”:
    1. i prodotti agro-alimentari invenduti ma ancora idonei al consumo, destinati a essere eliminati dal circuito alimentare e smaltiti;
    2. i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione o invenduti in prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano;
    3. i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e dalle mense;
  5. “eccedenze non alimentari“:
    1. medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), così come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera g)/bis, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche;
    2. articoli di medicazione, così come previsto all’articolo 2, comma 1, lettera g)/quater, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifiche, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità;
    3. prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona e alla pulizia della casa, integratori alimentari, prodotti di cartoleria e di cancelleria, ausili visivi e medici, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ma comunque idonei all’utilizzo;
    4. articoli e accessori di abbigliamento usati e destinati altrimenti a essere smaltiti;
  6. “spreco alimentare”: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
  7. “donazioni”: le cessioni di beni a titolo gratuito che, ai fini della presente legge, non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle quali non si applicano le disposizioni di cui al Libro II, titolo V (“Delle donazioni”), del codice civile;
  8. “termine minimo di conservazione”: è la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
  9. “data di scadenza”: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.
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ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione delle eccedenze alimentari)
ActionActionArt. 4 (Modalità di cessione e requisiti  di conservazione dei medicinali)
ActionActionArt. 5 (Modalità di cessione delle altre  eccedenze non alimentari)
ActionActionArt. 6 (Strumenti di intervento)
ActionActionArt. 7 (Tavolo di coordinamento)  
ActionActionArt. 8 (Comitato tecnico)
ActionActionArt. 9 (Contributi ai soggetti donatari)
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