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Delibera 6 marzo 2018, n. 186
Criteri per la concessione di aiuti straordinari a favore di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione

ALLEGATO A

Interventi straordinari a favore di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti straordinari a favore di impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione, per interventi di adeguamento previsti dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, recante “Disposizioni sulle acque”, e dal relativo regolamento di applicazione, emanato con decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2008, n. 6.

2. Per quanto non specificato nei presenti criteri, in particolare per quanto attiene a norme procedurali, obblighi e sanzioni, si rinvia, in quanto applicabili, ai criteri generali vigenti per la concessione degli aiuti di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

Articolo 2
Tipologia degli aiuti

1. L’aiuto è concesso in forma di contributo a fondo perduto nel rispetto della norma “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti i titolari dell’autorizzazione o i gestori di impianti con i seguenti requisiti:

a) impianti di distribuzione stradali, che:

1) evidenziano un erogato medio annuo non superiore a un milione di litri riferito agli anni 2015-2016-2017;

2) sono l’unico impianto ubicato sul territorio comunale;

3) sono ubicati in zona strutturalmente svantaggiata ai sensi dell’Allegato 1, oppure, sono distanti almeno 9 km dall’impianto più vicino;

4) sono un impianto già autorizzato all’atto di approvazione dei presenti criteri;

b) impianti di distribuzione stradali, che:

1) evidenziano un erogato medio annuo non superiore a un milione di litri riferito agli anni 2015-2016-2017;

2) sono l’unico impianto ubicato sul territorio comunale, oppure, sono al massimo il secondo impianto ubicato sul territorio comunale;

3) sono distanti almeno 5 km dall’impianto più vicino, oppure, sono ubicati in zona di confine, ad una distanza non superiore a 10 km dal più vicino confine di Stato;

4) sono un impianto già autorizzato all’atto di approvazione dei presenti criteri.

Articolo 4
Investimenti agevolabili

1. Sono agevolabili:

a) gli investimenti di adeguamento previsti dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche;

b) solo in aggiunta agli investimenti di cui alla lettera a), gli investimenti per l’ammodernamento, il risanamento e l’installazione di erogatori e dispositivi self-service.

Articolo 5
Limiti minimi e massimi delle spese ammesse

1. Le spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammesse entro i seguenti limiti:

a) limite minimo: 20.000,00 euro;

b) limite massimo 100.000,00 euro.

2. Le spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono ammesse entro i seguenti limiti:

a) limite minimo: 20.000,00 euro;

b) limite massimo 50.000,00 euro;

Articolo 6
Misura dell’aiuto

1. L’aiuto per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), viene concesso nella seguente misura:

a) agli impianti stradali di distribuzione di carburanti che possiedono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a): 70 per cento della spesa ammessa;

b) agli impianti stradali di distribuzione di carburanti che possiedono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b): 40 per cento della spesa ammessa.

2. L’aiuto per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), viene concesso nella misura del 20 per cento.

Articolo 7
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate a partire dal giorno dell’approvazione dei presenti criteri fino al 31 dicembre 2018 e prima dell’avvio dell’investimento agevolato, pena l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento a cui si riferiscono. Le domande inoltrate oltre il suddetto termine sono archiviate d’ufficio.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale Economia, convertite in formato PDF e indirizzate attraverso un'unica comunicazione PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi.

3. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. La domanda deve essere corredata della documentazione tecnica nonché dei preventivi di spesa o di un elenco dettagliato degli investimenti programmati.

5. Tutta la documentazione (compresa la dichiarazione de-minimis) deve essere allegata alla domanda in formato PDF.

Articolo 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente conferma per iscritto che la domanda è stata regolarmente presentata ai sensi delle disposizioni sull’avvio del procedimento.

2. Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico in cui pervengono al competente ufficio provinciale.

3. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro i termini previsti, sono archiviate d’ufficio.

Articolo 9
Concessione o diniego dell’aiuto

1. La concessione o il diniego dell’aiuto sono disposti dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente.

2. La rendicontazione finale della spesa va presentata presso l’ufficio provinciale competente entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

3. Di regola non sono ammesse proroghe di questo termine. Per gravi e motivate ragioni l’ufficio competente può concedere una proroga fino ad un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, l’aiuto è automaticamente revocato.

4. Se la presentazione del rendiconto finale non avviene entro il termine previsto, l’aiuto è revocato.

5. Nel caso in cui il beneficiario/la beneficiaria per motivate ragioni non riesca a realizzare gli investimenti nell’anno di riferimento, può spostarli all’anno immediatamente successivo, previa comunicazione scritta e motivata. Tale comunicazione deve pervenire all’ufficio competente prima dello scadere dell’anno di presentazione della domanda.

Articolo 10
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto avviene dopo la realizzazione dell’investimento, sulla base del rendiconto finale di spesa e solo se il progetto realizzato corrisponde a quello previsto nella domanda.

2. La domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dalla ripartizione provinciale competente, e la relativa documentazione di spesa devono essere inoltrate entro il termine di cui all’articolo 9, comma 2, tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata del competente ufficio provinciale.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) contratti di leasing con l’obbligo del riscatto del bene locato;

b) fatture e note onorarie, regolarmente quietanzate come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e dell’Unione europea.

4. I beni agevolati, ad esclusione degli investimenti relativi a contratti di leasing, devono essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili.

5. Non sono ammesse forme di compensazione.

6. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.

7. Se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione dell’aiuto l’azienda viene trasferita o incorporata, l’agevolazione è trasferita alla persona subentrante che deve possedere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.

8. La persona subentrante deve assumere in proprio gli obblighi previsti e rispettarli.

9. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dell’aiuto.

Articolo 11
Obblighi

1. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che risultano privi di altra assicurazione pensionistica.

2. I beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione dell’ufficio provinciale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri aventi caratteristiche simili a quelle dei beni originari. La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

4. Per i beni agevolati sulla base dei presenti criteri il beneficiario/la beneficiaria si impegna a non mutarne la destinazione economica per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa nel caso di beni mobili, rispettivamente per dieci anni dalla data di rilascio della licenza d’uso per i lavori. Per il medesimo periodo i beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto, né l’azienda alla quale appartengono può essere data in affitto, né può esserne trasferita la disponibilità tramite la costituzione di diritti reali, salvo il caso in cui la gestione dell’impianto è affidata ad altri soggetti.

5. I beneficiari sono tenuti a comunicare entro 60 giorni ogni evento che potrebbe determinare la perdita del diritto alle agevolazioni.

6. Su richiesta motivata, la Giunta provinciale, può rinunciare alla revoca dell’aiuto nel caso di danni al bene agevolato causati da incidente, incendio o furto.

Articolo 12
Controlli e sanzioni

1. Per verificare la regolare attuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’otto per cento degli investimenti agevolati.

2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio da una lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare se i beneficiari hanno presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero hanno omesso di fornire informazioni dovute. Esso è teso inoltre a verificare che gli investimenti siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.

4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’aiuto e la sua restituzione, maggiorata degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale assunzione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine previsto.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, determina la revoca dell’agevolazione in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del termine previsto. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto del bene locato comporta la revoca dell’intera agevolazione.

7. L’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 5, comporta la revoca dell’intera agevolazione.

Articolo 13
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’aiuto potrà essere ridotta o le domande di agevolazione potranno essere archiviate d’ufficio.

Articolo 14
Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione fino al 31 dicembre 2018.

ALLEGATO 1

Zone strutturalmente svantaggiate ordinate per Comuni per il settore economia (AI-W)

Comune

Zona subcomunale

Aldino

Aldino; Redagno

Anterivo

Anterivo

Appiano s.s.d.v.

Predonico-Gaido

Braies

Braies di Fuori; Braies di Dentro-S.Vito

Brennero

Fleres; Colle Isarco-Moncucco-Ponticolo

Bressanone

Eores; Scezze; Villa-Cornale; Meluno-Cleran; S.Leonardo-Plabach-Rutzenberg

Campo di Trens

Dosso-Novale Basso-Fuldres; Mules-Flanes-Rizzolo-Valgenauna

Campo Tures

Acereto; Riva di Tures

Castelbello-Ciardes

Montefranco-Montefontana; Colsano-Monte Trumes; Ciardes-Juvale

Castelrotto

S.Michele; S.Valentino; Tisana-S.Osvaldo-S.Vigilio-Tagusa

Chienes

Corti; S.Sigismondo

Chiusa

Gudon; Lazfons; Verdignes

Cornedo all’Isarco

S.Valentino in Campo; Cornedo all'Isarco

Cortaccia s.s.d.v.

Corona; Penone-Hofstatt-Favogna di Sopra

Curon Venosta

Curon; Vallelunga; Resia; S.Valentino

Dobbiaco

Valle S.Silvestro

Fiè allo Sciliar

Peterbühl - Steg; Aica di Sopra-Prato all'Isarco-Presule-Pröslerried-S.Caterina-Aica di Sotto

Fortezza

Fortezza

Funes

S.Maddalena; S.Pietro; S.Valentino; Tiso; Colle-S.Giacomo

Gais

Riomolino-Montassilone; Villa Ottone-Lanebach

La Valle

La Valle

Laces

Morter; S.Martino al Monte; Tarres

Lagundo

Rio Lagundo

Laion

Novale

Lana

Pavicolo

Lasa

Cengles; Tanas-Alliz

Lauregno

Lauregno

Luson

Luson

Malles Venosta

Burgusio; Mazia; Clusio; Slingia; Planol-Piavenna

Marebbe

Pieve di Marebbe; Corte; Pliscia; Rina

Martello

Transacqua-Ganda-Hintermartell-Selva; Meiern-Val d'Enne-Montesole

Meltina

Centro; Frassineto; Vallesina

Monguelfo-Tesido

Tesido-Riva di Sotto; Prati-Alpe di Tesido

Moso in Passiria

Moso in Passiria; Plan; Plata; Corvara; Stulles

Naturno

Stava

Nova Ponente

Ponte Nova; Monte S.Pietro

Perca

Vila di Sopra-Plata; Sopranessano-Rio Liccio-Nessano-Montevila

Prato allo Stelvio

Montechiaro

Predoi

Predoi

Proves

Proves

Racines

Racines di Dentro; Valgiovo; Mareta; Ridanna; Telves

Rasun Anterselva

Anterselva di Mezzo; Anterselva di Sotto; Anterselva di sopra; Rasun di Sopra

Renon

Monte di Mezzo; Pietrarossa; Vanga; Longostagno-Campodazzo; Auna di Sopra-Sill

Rifiano

Rifiano-Magdfeld-Vernurio

Rio di Pusteria

Spinga; Valles

Rodengo

S.Paolo-Ahnerberg-Spisses-Fröllerberg-Bannwald-Alpe di Rodengo

S.Candido

Prato alla Drava

S.Genesio Atesino

Avigna; Cologna; Valas-Nobls

S.Leonardo in Passiria

Valtina

S.Lorenzo di Sebato

Onies; Castelbadia-Fassine-La Serra-Campomolino

S.Martino in Badia

Longiarù; S.Martino in Badia; Antermoia

S.Martino in Passiria

Cresta-Vallone-Montaccio

S.Pancrazio

S.Pancrazio

Salorno

Pochi-Cauria

Sarentino

Campolasta; Valdurna; Gentersberg-Kandelsberg; Villa; S.Martino; Riobianco; Pennes di Dentro-Pennes di Fuori; Mules-Sonvigo-Montessa-Campo di Ronco; Stetto-Montenovale

Scena

Talle di Sopra-Talle di Sotto

Selva dei Molini

Lappago; Centro-Selva di Fuori

Senales

Certosa; S.Caterina; Madonna

Senale-S.Felice

S.Felice; Senale

Sesto

Monte di Fuori-Quiniga-Mitterberg

Silandro

Monte Tramontana; Monte Mezzodì

Stelvio

Stelvio

Terento

Terento

Termeno s.s.d.v.

Söll

Tesimo

Narano; Caprile-Plazzoles

Trodena

Trodena

Tubre

Tubre

Ultimo

S.Gertrude; S.Nicolò; S.Valburga

Val di Vizze

Caminata; S.Giacomo

Valdaora

Sorafurcia

Valle Aurina

S.Giacomo; S.Pietro; Riobianco

Valle di Casies

S.Martino; Colle; S. Magdalena

Vandoies

Fundres; Vallarga

Varna

Scaleres-Spelonca

Velturno

Snodres; Giovignano; Caerna-Alpe delle Vacche

Verano

Verano-Eschio

Villandro

S.Stefano; S.Valentino; S.Maurizio-Alpe

 

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