1. Le spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammesse entro i seguenti limiti:
a) limite minimo: 20.000,00 euro;
b) limite massimo 100.000,00 euro.
2. Le spese di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono ammesse entro i seguenti limiti:
b) limite massimo 50.000,00 euro;