1. Sono agevolabili:
a) gli investimenti di adeguamento previsti dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche;
b) solo in aggiunta agli investimenti di cui alla lettera a), gli investimenti per l’ammodernamento, il risanamento e l’installazione di erogatori e dispositivi self-service.