1. Per verificare la regolare attuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno l’otto per cento degli investimenti agevolati.
2. L’individuazione dei casi avviene mediante sorteggio da una lista delle agevolazioni liquidate nell’anno di riferimento.
3. Il controllo è finalizzato ad accertare se i beneficiari hanno presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero hanno omesso di fornire informazioni dovute. Esso è teso inoltre a verificare che gli investimenti siano finalizzati agli scopi per i quali l’agevolazione è stata concessa.
4. L’ufficio provinciale competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali saranno sottoposti al controllo. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Il controllo, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.
5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca dell’aiuto e la sua restituzione, maggiorata degli interessi legali. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale assunzione di un provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine previsto.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 4, determina la revoca dell’agevolazione in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del termine previsto. Nel caso di investimenti in leasing, il mancato riscatto del bene locato comporta la revoca dell’intera agevolazione.
7. L’accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 5, comporta la revoca dell’intera agevolazione.