(1) Dopo l’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente articolo 4/bis:
“Art. 4/bis Composizione del nucleo familiare
1. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il nucleo familiare è composto da:
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), i coniugi sono considerati separati:
(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è così sostituito:
“2. Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unità di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), è calcolato in base alla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.”
(1) L’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.