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i) Accordo 9 febbraio 2018, n. 01)
Accordo sull'attuazione delle aggregazioni funzionali territoriali nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2018, n. 8.

Articoli 9 e 9/bis - Accordo Integrativo Provinciale per la disciplina dei Rapporti con i medici di medicina generale (testo integrato del 19.07.2017)

Art. 1  (Caratteristiche generali delle Aggregazioni Funzionali Territoriali nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige)

(1) L’Aggregazione Funzionale Territoriale (di seguito AFT) è un raggruppamento funzionale, mono-professionale di Medici di Medicina Generale (di seguito MMG), incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e s.m.i., della delibera della Giunta Provinciale 10.02.2015, n. 171 e dell'art. 26/bis dell'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN).

(2) Nelle AFT sono presenti MMG titolari di scelte e/o incarichi a rapporto orario che svolgono la loro attività sotto forma di Associazionismo Complesso, regolamentato sia per la parte organizzativa che per la parte economica da quanto previsto dagli articoli 9, 9/bis e 12 del vigente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP).

(3) I medici dell'AFT mantengono il proprio studio e, previo accordo con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (di seguito ASDAA), possono svolgere parte della loro attività, a rotazione o in modo coordinato, presso una sede di riferimento presso la quale vengono comunque svolte le funzioni di coordinamento, di audit, e che può essere luogo unificato di erogazione di servizi della stessa AFT e dell’ASDAA.

(4) I medici aggregati in AFT, collegati in rete tra di loro, con la rete informatica aziendale e funzionalmente con la UCCP di riferimento, condividono finalità e modalità operative necessarie per la realizzazione del modello assistenziale delineato dalla legge 189/2012, coerentemente con la programmazione provinciale, con uno stile di lavoro caratterizzato da un impegno a:

  1. condividere dal punto di vista informatico la banca dati degli assistibili, gestione, scelta e revoca MMG, prescrizione terapeutica e numero ricetta elettronica, esenzione per reddito e ticket, certificazione telematica e malattia INPS.
  2. operare in integrazione con altri medici e perseguire con i colleghi obiettivi di assistenza sanitaria per tutti i giorni della settimana;
  3. adeguare la propria organizzazione assistenziale finalizzandola agli obiettivi della AFT;
  4. modulare il proprio impegno professionale, anche in termini di coordinamento di orario, secondo l’articolo 9/bis, comma 5, lettere a) e b) del vigente AIP in funzione degli obiettivi assegnati, previo accordo tra referente AFT e responsabile del Comprensorio Sanitario di appartenenza, sulla base del numero dei medici partecipanti e delle condizioni oro-geografiche dell’AFT.

(5) Con la istituzione delle AFT si superano le diverse tipologie di forme associative e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenti.

(6) I compiti delle AFT sono quelli previsti dall’articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dall’articolo 26/bis, comma 6 del vigente ACN con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo dell’ACN.

(7) L’AFT si coordina e si integra con gli altri attori territoriali ed ospedalieri del SSP, contribuendo alla governance e alla realizzazione della assistenza sanitaria programmata dalla Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige (di seguito PAB) e dall’ASDAA.

(8) Il territorio di riferimento dell’AFT è intradistrettuale, può ricomprendere uno o più ambiti territoriali o un ambito territoriale può essere coperto da più AFT a seconda del numero degli assistiti.

(9) Nel caso di una AFT che svolge la propria attività in più ambiti territoriali, la scelta del medico da parte del paziente è comunque normata dall’articolo 40, comma 4 del vigente ACN.

(10) Il MMG è tenuto a svolgere, in caso di prestazioni mediche non differibili e con modalità di accesso concordate tra Referente AFT e ASDAA, l’attività ambulatoriale a favore di tutti i cittadini iscritti all’AFT di cui fa parte, mentre l’assistenza domiciliare è garantita dal titolare della scelta medica.

(11) I medici delle AFT dovranno essere collegati in rete fra di loro tramite SIS-Access e Cloud con licenza fornita dalla Pubblica Amministrazione.

(12) Così come previsto dall’articolo 9/bis, comma 7 del vigente AIP la mancata partecipazione all’Associazionismo Complesso del medico di assistenza primaria a seguito di mancata fornitura di cloud da parte della pubblica amministrazione non comporta il recupero degli importi liquidati ai sensi del comma 6 dell’articolo 9/bis.

(13) Ove il medico di medicina generale scegliesse di utilizzare un proprio Cloud, questo dovrà garantire la connessione e lo scambio di dati all’interno dell’AFT e con il sistema di accoglienza provinciale e rimarrà a totale carico del medico.

(14) Ove non fosse possibile la connessione e lo scambio dei dati all’interno dell’AFT, al MMG non verrà riconosciuto il trattamento economico di cui all’articolo 9/bis, comma 6, con l’eccezione per la mancata fornitura di cloud da parte della pubblica amministrazione.

(15) L’ASDAA informa, in accordo con i medici di medicina generale, la popolazione sugli scopi e le finalità delle AFT.

Art. 2  (Individuazione delle AFT)

(1) Le AFT sono individuate in base all’articolo 5, comma 3 del Patto della Salute 2014-2016 e dell’articolo 26/bis dell’ACN che prevede che il bacino di utenza di una AFT abbia come riferimento un bacino di utenza riferito a una popolazione assistita non superiore a 30.000 abitanti e comunque con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria, con una estensione dell’AFT comunque “intradistrettuale”.

(2) Nella PAB per la carenza di medici di medicina generale convenzionati, la conformazione oro-geografica della provincia e la bassa densità abitativa, le parti concordano il mantenimento di norma di una popolazione iscritta ai medici di una AFT non superiore a 30.000, con possibilità di superamento dello stesso in alcuni ambiti territoriali/distretti, così come la limitazione relativa ai MMG facenti parte dell’AFT, di norma non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria, debba intendersi “ove possibile”.

(3) Nel caso di nuovi convenzionamenti o incarichi provvisori di medici di medicina generale, le parti concordano che questi verranno automaticamente inseriti nell’AFT dell’ambito territoriale di riferimento o distretto sanitario in cui il medico è stato convenzionato/incaricato.

(4) Ove l’ambito territoriale di riferimento o distretto sanitario in cui il nuovo medico è stato convenzionato/incaricato fossero presenti più AFT, questi sarà inserito nell’AFT territorialmente competente sulla base della dislocazione dello studio medico.

(5) Per l’identificazione delle AFT si rimanda all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo, con possibilità di modifica in caso di oggettive e comprovate difficoltà attuative.

(6) Nel caso in cui un medico operi in più ambulatori situati in AFT diverse, è da considerarsi facente parte dell’AFT dove è situato l’ambulatorio con sede principale.

Art. 3  (Nomina della o del Referente AFT)

(1) La responsabilità organizzativa dell’AFT è affidata dall’ASDAA ad un Referente scelto tra e da i medici convenzionati in essa operanti tra quelli disponibili a svolgere tale funzione e che abbiano maturato esperienza professionale nell’ambito dell'assistenza territoriale, dell'organizzazione e della gestione dei processi di cura, per una durata non inferiore a tre anni, mantenendo contemporaneamente invariato l’incarico e l’attività convenzionale quale MMG, senza riduzione del massimale o quota oraria, e con valutazione annuale del suo operato da parte dell’ASDAA in base a criteri identificati da parte del Comitato ex articolo 24 dell’ACN.

(2) Nel caso di mancata identificazione di tali criteri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, la valutazione verrà effettuata dall’Azienda Sanitaria sulla base dell’attività svolta dal Referente.

(3) Nel caso di valutazione negativa, l’incarico viene revocato e si procederà a nuova nomina con la procedura precedentemente descritta.

(4) Il Referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei medici della AFT, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi con il Distretto territorialmente competente.

(5) In caso di mancata disponibilità a svolgere tale attività da parte di medici dell’AFT, questo viene designato d’ufficio dal responsabile dell’Area Territoriale.

(6) Il Referente AFT, scelto dai medici dell’AFT o proposto dal responsabile dell’Area territoriale, viene nominato con proprio atto dal Direttore Generale dell’ASDAA.

Art. 4  (Compiti del Referente AFT)

(1) Il referente AFT ha i seguenti compiti:

  1. Indice ed organizza le riunioni dei medici facenti capo all’AFT, rapportandosi con il personale aziendale ed in particolare con i dirigenti del territorio;
  2. conduce e coordina gli incontri a carattere organizzativo e/o clinico all’interno della AFT;
  3. rappresenta i medici dell’AFT nei rapporti con gli ospedali di riferimento, con il Distretto e con l’ASDAA;
  4. assicura per la parte medica l’attuazione dei percorsi concordati di presa in carico all’interno dell’AFT del paziente con bisogni assistenziali complessi;
  5. garantisce all’interno dell’AFT la discussione di un eventuale budget, inteso come la definizione degli obiettivi assistenziali e delle risorse necessarie al loro raggiungimento, e contratta con l’ASDAA gli obiettivi di budget all’interno di quelli contenuti nell’accordo aziendale;
  6. concorda la partecipazione della AFT alle campagne di prevenzione collettiva;
  7. garantisce l’organizzazione della continuità assistenziale (di seguito CA) all’interno dell’AFT, compatibilmente con le risorse umane (MMG e medici di continuità assistenziale) a disposizione;
  8. cura l’attivazione, il monitoraggio e fornisce gli esiti dei PDTA e degli Obiettivi assistenziali e gestionali;
  9. ove in funzione il Servizio di CA ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN, effettua riunioni, di norma a cadenza mensile, con il Referente medico del proprio Comprensorio Sanitario, analizzando le problematiche legate alla CA e presentando proposte e iniziative al fine di ottimizzare gli accessi in Guardia Medica e ridurre gli accessi inappropriati al Pronto Soccorso dell’Ospedale;
  10. organizza l’Audit periodico tra i medici di Assistenza Primaria dell’AFT;
  11. cura la segnalazione alla Direzione Medica del proprio Comprensorio Sanitario degli eventi avversi all’interno dell’AFT (per esempio atti di violenza, prevenzione delle cadute, riconciliazione del trattamento farmacologico, suicidio, infezioni correlate all’assistenza ecc.).

Art. 5  (Trattamento economico del Referente AFT)

(1) Preso atto dei compiti ad alta complessità del Referente AFT, annualmente viene stanziato un importo omnicomprensivo lordo di Euro 350.000,00 (trecentocinquanta-mila//00) per la remunerazione dei Referenti delle AFT.

(2) Tale importo viene diviso per il numero dei medici di assistenza primaria convenzionati al 31 dicembre di ogni anno.

(3) L’importo così identificato viene moltiplicato per il numero dei medici di assistenza primaria costituenti l’AFT e in servizio al primo gennaio di ogni anno e liquidato mensilmente al Referente AFT.

Art. 6  (Continuità Assistenziale (CA))

(1) Dove non é in funzione il servizio di CA svolto da medici convenzionati ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN, l’Azienda Sanitaria garantisce la copertura assistenziale tramite l’AFT.

(2) L’AFT assicura, nei limiti oggettivi del numero dei medici disponibili e nel rispetto delle norme vigenti, la CA sotto forma di disponibilità domiciliare con i medici partecipanti all’AFT stessa, ognuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, con le modalità previste dal capo III dell’ACN e con il trattamento economico come successivamente regolamentato.

(3) Nel caso in cui la copertura del servizio di CA non fosse garantita per motivi oggettivi, il Comprensorio Sanitario, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dell’AIP, identifica e attiva procedure organizzative alternative atte a garantire la CA, così come regolamentato dall’art. 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN.

(4) Il referente dell’AFT garantisce lo svolgimento del servizio di CA da parte dei medici dell’AFT, sette giorni su sette, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 7  (Trattamento economico della Continuità Assistenziale (CA))

A. Continuità Assistenziale nei giorni feriali

(1) La CA viene erogata gratuitamente agli iscritti dei Medici di Assistenza Primaria facenti parte dell’AFT e con le tariffe previste per le visite occasionali per i residenti in ambiti territoriali di altre AFT o ambiti territoriali o al di fuori della PAB.

(2) Preso atto della carenza attuale di medici di medicina generale convenzionati per la C.A. in possesso dei requisiti previsti a livello nazionale e provinciale, dovendo comunque garantire il servizio in ottemperanza al dettato costituzionale della tutela della salute ed in attesa dell’implementazione della CA svolta all’interno delle AFT, transitoriamente e fino al 31 dicembre 2018, il servizio di CA feriale negli ambiti in cui non è attiva la CA garantita da medici convenzionati, viene svolta ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c) con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo e con il seguente trattamento economico:

  1. La quota capitaria aggiuntiva per medico di assistenza primaria e per ciascun turno di 12 ore è pari a € 0,25 (zero//25) per ciascun iscritto, se il servizio di CA viene svolto dal medico di assistenza primaria singolarmente e solo per i propri iscritti, con il tetto retributivo massimo di Euro 76,21 (settantasei//21) per turno;
  2. Se il servizio di CA viene svolto a turno dai medici di assistenza primaria dell’ambito territoriale di riferimento, la quota capitaria aggiuntiva per ciascun turno di 12 ore è pari a € 0,25 (zero//25) per ogni iscritto dei medici partecipanti alla turnazione, con tetto retributivo massimo di:
    1. Euro 139,73 (centotrentanove//73) se questo viene coperto a turno da due medici di assistenza primaria;
    2. Euro 165,14 (centosessanta-cinque//14) se questo viene coperto a turno da tre medici di assistenza primaria;
    3. Euro 190,74 (centonovanta//74) se questo viene coperto a turno da quattro medici di assistenza primaria;
    4. Euro 215,92 (duecentoquindici//92) se questo viene coperto a turno da cinque medici di assistenza primaria.

(3) Non sono ammesse associazioni superiori a cinque medici di medicina generale di assistenza primaria.

(4) Relativamente alla CA effettuata nei giorni feriali, il trattamento economico previsto per la CA dal comma 5, lettera B. dell’articolo 10 del vigente AIP è sospeso fino al 31.12.2018.

B. Continuità Assistenziale nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali

(1) Con l’esclusione della C.A. nel Distretto di Bolzano e comuni limitrofi, la C.A. viene erogata gratuitamente ai residenti nell’ambito territoriale di riferimento dell’AFT da parte del medico di turno e a pagamento con le tariffe previste per le visite occasionali per i residenti in ambiti territoriali di altre AFT o al di fuori della PAB.

(2) Ove la AFT comprendesse più ambiti territoriali, per la CA svolta nei giorni festivi, prefestivi e festivi infrasettimanali viene previsto un medico di CA per ambito territoriale.

(3) Al medico di turno viene riconosciuto il trattamento economico previsto dall’articolo 10, lettera B. del vigente AIP.

(4) Per i cittadini UE valgono le vigenti norme nazionali.

(5) Prestazioni assistenziali a cittadini extra UE sono erogate in regime libero professionale.

(6) Eventuali prestazioni aggiuntive erogate ad aventi diritto sono notulate al Comprensorio Sanitario di appartenenza del medico di CA.

(7) I compiti del medico di CA sono quelli previsti dall’articolo 67 del vigente ACN.

(8) Per turni diurni (ore 08:00 – ore 20:00) e notturni (ore 20:00 – ore 08:00) di particolari festività è riconosciuto un importo aggiuntivo forfettario per medico di turno pari a Euro 50,00 (cinquanta//00).

(9) I turni diurni (di particolari festività) sono i seguenti:

  1. Primo dell’Anno (1 gennaio);
  2. Domenica di Pasqua;
  3. Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  4. Lunedì di Pentecoste;
  5. Ferragosto (15 agosto);
  6. Natale (25 dicembre);
  7. Santo Stefano (26 dicembre).

(10) I turni notturni (di particolari festività) sono i seguenti:

  1. Dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 08:00 del 25 dicembre;
  2. Dalle ore 20:00 del 31 dicembre alle ore 08:00 del 1 gennaio.

(11) I nominativi dei medici di turno vengono comunicati mensilmente ed entro il 20 del mese precedente dal referente AFT al Servizio Amministrativo del Comprensorio Sanitario di competenza.

(12) Eventuali cambiamenti vanno comunicati direttamente dal medico di turno al Servizio Amministrativo con il nominativo e il recapito telefonico del medico sostituto.

(13) La gestione delle chiamate telefoniche della CA verrà regolamentata con modalità uniforme in tutto l’ambito provinciale dall’ASDAA mediante la messa a disposizione di un numero unico, attivato dal momento dell’entrata a regime delle AFT, i cui aspetti organizzativi verranno concordati in sede di comitato aziendale.

C. Continuità Assistenziale diurna e notturna a ospiti delle Residenze per Anziani nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali

(1) Essa viene garantita dal medico dell’AFT competente per ambito territoriale di turno.

(2) Con decorrenza 01.01.2018 le quote capitarie sospese degli ospiti delle residenze per anziani (di seguito RSA) situate in ambiti territoriali non coperti dalla continuità assistenziale erogata ai sensi dell’art. 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN e il relativo importo per assistiti “over 75 anni” così come determinato dall’articolo 59, lettera A), comma 9 ACN 29 luglio 2009 incrementato ai sensi dell’articolo 8 Tabella B ACN luglio 2010, ove dovuto, confluiscono in un fondo utilizzato per la copertura economica della continuità assistenziale diurna e notturna agli ospiti della singola RSA nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali.

(3) L’importo del fondo viene identificato in base al numero degli ospiti delle RSA al 31 dicembre di ogni anno con i criteri sopra riportati, diviso per la somma delle ore/anno totali di continuità assistenziale e moltiplicato per le ore di copertura del turno di CA.

(4) Tale importo aggiuntivo viene riconosciuto al medico dell’AFT competente per ambito territoriale che garantisce la Continuità Assistenziale agli ospiti della RSA.

(5) Ove più medici garantissero il servizio, l’importo come sopra determinato viene diviso tra i medici.

(6) Nulla è dovuto ai medici che svolgono il servizio di Continuità Assistenziale nelle RSA che non hanno stipulato alcuna convenzione ai sensi dell’Accordo per l’Assistenza Medica nelle RSA della provincia Autonoma di Bolzano siglato dalle parti il 15 dicembre 2015.

D. Continuità Assistenziale a utenti in età pediatrica non iscritti ai medici dell’AFT nelle giornate festive, prefestive e festive infrasettimanali.

(1) Con l’esclusione della CA nel Distretto di Bolzano e comuni limitrofi, preso atto dell’articolo 55, comma 1 dell’ACN dei pediatri di Libera scelta che prevede che la CA e l’assistenza ai turisti disciplinata dell’Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri; visto l’articolo 67, comma 1, 2° capoverso dell’ACN per la medicina generale che prevede che in presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di CA è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima; considerato che l’articolo 5 del DPR 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (LEA) prevede l’obbligo di garantire la copertura assistenziale h24 a tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, età pediatrica compresa, le parti concordano che la CA agli iscritti ad un pediatra di Libera Scelta convenzionato per l’ambito territoriale di riferimento, verrà garantita dal medico dell’AFT di turno.

(2) A fronte del servizio di CA svolto a favore di soggetti in età pediatrica (0 – 14 anni) residenti nell’ambito territoriale dell’AFT ma non iscritti ai medici dell’AFT stessa, al medico dell’AFT di turno viene riconosciuto un compenso orario aggiuntivo pari ad Euro 3,00 (tre//00).

(3) Tale compenso orario aggiuntivo non viene riconosciuto negli ambiti territoriali dove non è presente un Pediatra di Libera Scelta convenzionato, in quanto gli utenti in età pediatrica sono iscritti a medici di medicina generale.

Art. 8  (Norma di tutela dell’assistenza sanitaria agli assistiti al paziente da parte dei medici di medicina generale incaricati)

(1) Premesso che:

  1. Visto la Delibera della Giunta provinciale del 6 febbraio 2018, n. 126;
  2. al fine di garantire l’omogeneità dell’assistenza sanitaria a tutti gli assistiti della Provincia Autonoma di Bolzano il medico a cui è stato conferito un incarico provvisorio ai sensi dell’articolo 38 del vigente ACN per la medicina generale è tenuto a svolgere la propria attività all’interno dell’AFT garantendo le stesse prestazioni del medico convenzionato;
  3. Preso atto che l’importo stanziato all’articolo 9/bis, comma 6, dell’Accordo Integrativo Provinciale (AIP) vigente rimane invariato rispetto a quello stanziato dalla Giunta Provinciale con propria Deliberazione nr. 796 del 18/07/2017 senza aggravio di spesa ulteriore;
  4. il compenso aggiuntivo per l’Associazionismo Complesso, secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 9/bis del vigente AIP, viene riconosciuto anche al medico di Assistenza Primaria incaricato temporaneamente e che svolge la propria attività assistenziale all’interno del “Patto per la qualità della medicina generale”.

Art. 9  (Adesione all’AFT da parte dei medici di medicina generale)

(1) Premessa l’obbligatorietà della partecipazione alle AFT dei medici di medicina generale con l’espletamento di quanto previsto dall’articolo 26/bis del vigente ACN e che è compito dell’ASDAA garantire il collegamento tramite SIS-Access e Cloud con licenza fornita dalla Pubblica Amministrazione, ogni medico di medicina generale deve presentare una autocertificazione attestante la sua partecipazione all’AFT e il possesso dei requisiti necessari a ottemperare ai compiti precedentemente elencati, con particolare riguardo alla compatibilità del programma gestionale dello studio medico con le specifiche tecniche fornite dalla Pubblica Amministrazione qualora non rientrante nei programmi certificati dall’amministrazione stessa.

(2) In assenza di tale autocertificazione, nel caso di mancata accessibilità al cloud per motivi legati al programma gestionale o nella impossibilità di collegamento in rete con gli altri medici dell’AFT per cause non imputabili al SIS-Access, non verrà liquidata la quota a parte dell’importo previsto all’articolo 9/bis comma 6 e all’articolo 12, comma 1, lettera b) del vigente AIP.

(3) Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, valgono le norme riportate nell’Accordo Collettivo Nazionale e nell’Accordo Integrativo Provinciale vigenti.

ALLEGATO 1

 

Associazioni funzionali territoriali (AFT) nel Comprensorio Sanitario di Bolzano

AFT 101_1

Ortisei - S. Cristina - Selva Gardena

AFT 101_2

Castelrotto + Nova Levante - Nova Ponente + Cornedo - Fié- Tires

AFT 101_3

Renon + Sarentino + Meltina - San Genesio

AFT 101_4

Appiano - Caldaro + Andriano - Nalles - Terlano

AFT 101_5

Laives - Bronzolo - Vadena

AFT 101_6

Aldino - Anterivo - Ora - Trodena + Egna - Montagna - Salorno + Cortaccia - Cortina all'Adige – Magré- Termeno

AFT 101_7_1

Bolzano 1

AFT 101_7_2

Bolzano 2

AFT 101_7_3

Bolzano 3

AFT 101_7_4

Bolzano 4

 

NB: La suddivisione territoriale delle 4 AFT di Bolzano è da definirsi in ambito comprensoriale in accordo con le OO.SS.

 

 

 

Associazioni funzionali territoriali (AFT) nel Comprensorio Sanitario di Merano

AFT 102_1

Alta Val Venosta

AFT 102_2

Media Val Venosta

AFT 102_3

Naturno - Circondario

AFT 102_4

Lana - Tesimo - Cermes - Postal - Gargazzone - Senale-San Felice + San Pancrazio - Ultimo - Lauregno - Proves

AFT 102_5_1

1 Merano - Circondario

AFT 102_5_2

2 Merano - Circondario

AFT 102_6

Val Passiria

 

NB: La suddivisione territoriale delle 2 AFT di Merano-Circondario è da definirsi in ambito comprensoriale in accordo con le OO.SS.

 

 

 

Associazioni funzionali territoriali (AFT) nel Comprensorio Sanitario di Bressanone

AFT 103_1

Alta Valle Isarco

AFT 103_2_1

1 Bressanone - Circondario

AFT 103_2_2

2 Bressanone - Circondario

AFT 103_3

Chiusa – Circondario

 

 

 

 

Associazioni funzionali territoriali (AFT) nel Comprensorio Sanitario di Brunico

AFT 104_1

Tures - Aurina

AFT 104_2_1

1 Brunico - Circondario

AFT 104_2_2

1 Brunico - Circondario

AFT 104_3

Alta Val Pusteria

AFT 104_4

Val Badia

 

NB: La suddivisione territoriale delle 2 AFT di Brunico-Circondario è da definirsi in ambito comprensoriale in accordo con le OO.SS.

 

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