(1) Dove non é in funzione il servizio di CA svolto da medici convenzionati ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN, l’Azienda Sanitaria garantisce la copertura assistenziale tramite l’AFT.
(2) L’AFT assicura, nei limiti oggettivi del numero dei medici disponibili e nel rispetto delle norme vigenti, la CA sotto forma di disponibilità domiciliare con i medici partecipanti all’AFT stessa, ognuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, con le modalità previste dal capo III dell’ACN e con il trattamento economico come successivamente regolamentato.
(3) Nel caso in cui la copertura del servizio di CA non fosse garantita per motivi oggettivi, il Comprensorio Sanitario, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dell’AIP, identifica e attiva procedure organizzative alternative atte a garantire la CA, così come regolamentato dall’art. 62, comma 2, lettera a) del vigente ACN.
(4) Il referente dell’AFT garantisce lo svolgimento del servizio di CA da parte dei medici dell’AFT, sette giorni su sette, con le modalità di cui ai precedenti commi.