(1) La responsabilità organizzativa dell’AFT è affidata dall’ASDAA ad un Referente scelto tra e da i medici convenzionati in essa operanti tra quelli disponibili a svolgere tale funzione e che abbiano maturato esperienza professionale nell’ambito dell'assistenza territoriale, dell'organizzazione e della gestione dei processi di cura, per una durata non inferiore a tre anni, mantenendo contemporaneamente invariato l’incarico e l’attività convenzionale quale MMG, senza riduzione del massimale o quota oraria, e con valutazione annuale del suo operato da parte dell’ASDAA in base a criteri identificati da parte del Comitato ex articolo 24 dell’ACN.
(2) Nel caso di mancata identificazione di tali criteri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, la valutazione verrà effettuata dall’Azienda Sanitaria sulla base dell’attività svolta dal Referente.
(3) Nel caso di valutazione negativa, l’incarico viene revocato e si procederà a nuova nomina con la procedura precedentemente descritta.
(4) Il Referente assicura il coordinamento organizzativo e la integrazione professionale dei medici della AFT, con particolare riferimento al governo clinico e ai processi assistenziali, raccordandosi con il Distretto territorialmente competente.
(5) In caso di mancata disponibilità a svolgere tale attività da parte di medici dell’AFT, questo viene designato d’ufficio dal responsabile dell’Area Territoriale.
(6) Il Referente AFT, scelto dai medici dell’AFT o proposto dal responsabile dell’Area territoriale, viene nominato con proprio atto dal Direttore Generale dell’ASDAA.