(1) Le AFT sono individuate in base all’articolo 5, comma 3 del Patto della Salute 2014-2016 e dell’articolo 26/bis dell’ACN che prevede che il bacino di utenza di una AFT abbia come riferimento un bacino di utenza riferito a una popolazione assistita non superiore a 30.000 abitanti e comunque con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria, con una estensione dell’AFT comunque “intradistrettuale”.
(2) Nella PAB per la carenza di medici di medicina generale convenzionati, la conformazione oro-geografica della provincia e la bassa densità abitativa, le parti concordano il mantenimento di norma di una popolazione iscritta ai medici di una AFT non superiore a 30.000, con possibilità di superamento dello stesso in alcuni ambiti territoriali/distretti, così come la limitazione relativa ai MMG facenti parte dell’AFT, di norma non inferiore a 20 inclusi i titolari di convenzione a quota oraria, debba intendersi “ove possibile”.
(3) Nel caso di nuovi convenzionamenti o incarichi provvisori di medici di medicina generale, le parti concordano che questi verranno automaticamente inseriti nell’AFT dell’ambito territoriale di riferimento o distretto sanitario in cui il medico è stato convenzionato/incaricato.
(4) Ove l’ambito territoriale di riferimento o distretto sanitario in cui il nuovo medico è stato convenzionato/incaricato fossero presenti più AFT, questi sarà inserito nell’AFT territorialmente competente sulla base della dislocazione dello studio medico.
(5) Per l’identificazione delle AFT si rimanda all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo, con possibilità di modifica in caso di oggettive e comprovate difficoltà attuative.
(6) Nel caso in cui un medico operi in più ambulatori situati in AFT diverse, è da considerarsi facente parte dell’AFT dove è situato l’ambulatorio con sede principale.