(1) L’Aggregazione Funzionale Territoriale (di seguito AFT) è un raggruppamento funzionale, mono-professionale di Medici di Medicina Generale (di seguito MMG), incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, dell’articolo 4/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e s.m.i., della delibera della Giunta Provinciale 10.02.2015, n. 171 e dell'art. 26/bis dell'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN).
(2) Nelle AFT sono presenti MMG titolari di scelte e/o incarichi a rapporto orario che svolgono la loro attività sotto forma di Associazionismo Complesso, regolamentato sia per la parte organizzativa che per la parte economica da quanto previsto dagli articoli 9, 9/bis e 12 del vigente Accordo integrativo provinciale (di seguito AIP).
(3) I medici dell'AFT mantengono il proprio studio e, previo accordo con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (di seguito ASDAA), possono svolgere parte della loro attività, a rotazione o in modo coordinato, presso una sede di riferimento presso la quale vengono comunque svolte le funzioni di coordinamento, di audit, e che può essere luogo unificato di erogazione di servizi della stessa AFT e dell’ASDAA.
(4) I medici aggregati in AFT, collegati in rete tra di loro, con la rete informatica aziendale e funzionalmente con la UCCP di riferimento, condividono finalità e modalità operative necessarie per la realizzazione del modello assistenziale delineato dalla legge 189/2012, coerentemente con la programmazione provinciale, con uno stile di lavoro caratterizzato da un impegno a:
- condividere dal punto di vista informatico la banca dati degli assistibili, gestione, scelta e revoca MMG, prescrizione terapeutica e numero ricetta elettronica, esenzione per reddito e ticket, certificazione telematica e malattia INPS.
- operare in integrazione con altri medici e perseguire con i colleghi obiettivi di assistenza sanitaria per tutti i giorni della settimana;
- adeguare la propria organizzazione assistenziale finalizzandola agli obiettivi della AFT;
- modulare il proprio impegno professionale, anche in termini di coordinamento di orario, secondo l’articolo 9/bis, comma 5, lettere a) e b) del vigente AIP in funzione degli obiettivi assegnati, previo accordo tra referente AFT e responsabile del Comprensorio Sanitario di appartenenza, sulla base del numero dei medici partecipanti e delle condizioni oro-geografiche dell’AFT.
(5) Con la istituzione delle AFT si superano le diverse tipologie di forme associative e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali esistenti.
(6) I compiti delle AFT sono quelli previsti dall’articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dall’articolo 26/bis, comma 6 del vigente ACN con le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo dell’ACN.
(7) L’AFT si coordina e si integra con gli altri attori territoriali ed ospedalieri del SSP, contribuendo alla governance e alla realizzazione della assistenza sanitaria programmata dalla Provincia Autonoma di Bolzano- Alto Adige (di seguito PAB) e dall’ASDAA.
(8) Il territorio di riferimento dell’AFT è intradistrettuale, può ricomprendere uno o più ambiti territoriali o un ambito territoriale può essere coperto da più AFT a seconda del numero degli assistiti.
(9) Nel caso di una AFT che svolge la propria attività in più ambiti territoriali, la scelta del medico da parte del paziente è comunque normata dall’articolo 40, comma 4 del vigente ACN.
(10) Il MMG è tenuto a svolgere, in caso di prestazioni mediche non differibili e con modalità di accesso concordate tra Referente AFT e ASDAA, l’attività ambulatoriale a favore di tutti i cittadini iscritti all’AFT di cui fa parte, mentre l’assistenza domiciliare è garantita dal titolare della scelta medica.
(11) I medici delle AFT dovranno essere collegati in rete fra di loro tramite SIS-Access e Cloud con licenza fornita dalla Pubblica Amministrazione.
(12) Così come previsto dall’articolo 9/bis, comma 7 del vigente AIP la mancata partecipazione all’Associazionismo Complesso del medico di assistenza primaria a seguito di mancata fornitura di cloud da parte della pubblica amministrazione non comporta il recupero degli importi liquidati ai sensi del comma 6 dell’articolo 9/bis.
(13) Ove il medico di medicina generale scegliesse di utilizzare un proprio Cloud, questo dovrà garantire la connessione e lo scambio di dati all’interno dell’AFT e con il sistema di accoglienza provinciale e rimarrà a totale carico del medico.
(14) Ove non fosse possibile la connessione e lo scambio dei dati all’interno dell’AFT, al MMG non verrà riconosciuto il trattamento economico di cui all’articolo 9/bis, comma 6, con l’eccezione per la mancata fornitura di cloud da parte della pubblica amministrazione.
(15) L’ASDAA informa, in accordo con i medici di medicina generale, la popolazione sugli scopi e le finalità delle AFT.