(1) Il presente AIP disciplina le materie ad esso demandate dall’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 17 dicembre 2015 (di seguito ACN) ed apporta al medesimo le integrazioni e le modificazione richieste dalle specificità locali.
(2) Con riferimento agli istituti giuridici contemplati dall’ACN e per gli aspetti dallo stesso demandati ad eventuale ulteriore disciplina in sede locale, il presente AIP può essere integrato mediante successivi accordi.
(3) Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo ACN, le parti concordano la riapertura del tavolo di trattativa per le opportune modifiche e/o integrazioni.
(4) L’Azienda sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze, per l’erogazione delle prestazioni specialistiche si avvale degli specialisti ambulatoriali utilizzando le ore di attività formalmente deliberate.
(5) Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’AIP, e di norma annualmente, ciascun Comprensorio Sanitario dell’Azienda Sanitaria determina il fabbisogno orario degli specialisti ambulatoriali per branca specialistica.
(6) Le parti concordano sulla necessità di periodici incontri per verificare il procedere nel recepimento dell’ACN e nell’applicazione dell’AIP.