(1) Gli specialisti ambulatoriali aderiscono obbligatoriamente al sistema informativo (rete informatica e flussi informativi) della Provincia autonoma di Bolzano, dell’Azienda Sanitaria e quello nazionale.
(2) L’obbligo di cui al precedente comma costituisce condizione irrinunciabile, sia per l’accesso alla, sia per il mantenimento della, convenzione.