1. Le disposizioni concernenti l‘indennità di funzione e i criteri e le modalità per la determinazione dell’indennità di funzione si applicano a decorrere dal 01.01.2017.
2. Le disposizioni concernenti la reggenza si applicano a decorrere dal 01.09.2017.
3. Le disposizioni concernenti il calcolo del fondo della retribuzione di risultato si applicano a decorrere dal 01.01.2017; il calcolo si riferisce pertanto alle indennità di funzioni erogate per il periodo da gennaio 2017 ad agosto 2017. Per il periodo da settembre 2016 a dicembre 2017 la retribuzione di risultato è calcolata in base alle disposizioni precedentemente in vigore. La valutazione del servizio per l’anno scolastico 2016/2017 avviene secondo le disposizioni precedentemente in vigore nonché – per il periodo da gennaio 2017 ad agosto 2017 secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 4, comma 2 in quanto applicabile. Le ore straordinarie prestate nel periodo da gennaio 2017 ad agosto 2017 non vengono pagate ossia, qualora già pagate, vengono detratte d’ufficio.