1. In relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, le e i dirigenti delle scuole professionali organizzano autonomamente i tempi ed i modi dell'attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della scuola professionale. Durante l’attività didattica viene garantita un’attività lavorativa media non inferiore a 38 ore settimanali. La distribuzione dell’orario di lavoro viene concordata tra il direttore o la direttrice provinciale della direzione formazione professionale e la o il dirigente della scuola professionale nell'ambito della definizione degli obiettivi annuali ed è portata a conoscenza del personale della scuola.
2. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini un’interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o, comunque, derivante da giorni di festività, alla o al dirigente della scuola professionale deve essere in ogni caso garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo sacrificato alle necessità del servizio.
3. A decorrere dal 01.09.2017 i dirigenti delle scuole professionali sono esonerati dall’obbligo di timbratura. A decorrere dal 01.01.2017 ai dirigenti delle scuole professionali non vengono pagata alcune ore straordinarie.
4. A decorrere dall’01.09.2018 le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono applicate anche ai/alle direttori/rici delle scuole provinciali di musica. In tale caso la definizione degli obiettivi annuali avviene tra il/la direttore/trice della direzione provinciale delle scuole di musica e i/le singoli/e direttori/trici delle scuole di musica.