1. Ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato è messo a disposizione per ogni anno scolastico un fondo nella misura del 32 per cento delle indennità di funzione spettanti per l’anno scolastico di riferimento ai dirigenti scolastici di cui all’articolo 1, esclusa la tredicesima mensilità.
2. La misura individuale dell’indennità di risultato viene stabilita dal direttore o dalla direttrice provinciale della direzione formazione professionale, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi concordati dallo stesso o dalla stessa ed il/la dirigente scolastico/a all’inizio dell’anno scolastico, orientati a principi generali comuni di qualità:
a) Gli obiettivi annuali fanno riferimento agli ambiti dello sviluppo della didattica, del personale docente e dello sviluppo organizzativo.
b) Altri obiettivi e provvedimenti da questi conseguenti vengono stabiliti a seguito dell’attuazione di processi di riforma o di innovazione di rilevanza strategica per il sistema formativo.
3. Ai fini dell’attribuzione dell’indennità individuale di risultato si tiene altresì conto della qualità della propria prestazione dirigenziale che il/la dirigente scolastico/a rileva con cadenza di norma biennale con l’utilizzo di idonei strumenti e procedure standardizzati.
4. Nel rispetto del fondo messo a disposizione di cui al comma 1 e delle norme indicate al comma 2, può essere attribuita l’indennità di risultato fino al 40 per cento dell’indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata. Nel caso di una valutazione soddisfacente al/alla singolo/a dirigente scolastico/a spetta un’indennità di risultato non inferiore al 26 per cento dell’indennità di funzione annuale prevista per la struttura dirigenziale affidata.