1. Ai dirigenti scolastici delle scuole professionali viene corrisposta, per il periodo del loro incarico, un’indennità di funzione erogata in 12 mensilità. L’indennità di funzione è determinata in base ai criteri e alle modalità di cui all’articolo 2, in applicazione di un coefficiente incluso tra il 0,8 e l’1,5. Base del calcolo è la retribuzione annuale riferita alla seconda classe stipendiale del livello retributivo inferiore della VIII qualifica funzionale.
2. I coefficienti di cui al comma 1 sono stabiliti per la durata di quattro anni scolastici. Se nel corso del quadriennio dovessero verificarsi modifiche sostanziali delle funzioni della direzione scolastica, il coefficiente è modificato corrispondentemente.