1. Sono agevolabili le iniziative riguardanti almeno uno dei seguenti settori:
a) assistenza sociale e sanitaria;
b) attività culturali, educative e di formazione;
c) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
d) protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;
e) rafforzamento del terzo settore e dell’attività di volontariato.
2. Le iniziative sono rivolte a una pluralità di enti del terzo settore; le attività previste vanno a beneficio degli enti e sono finalizzate a rafforzare l’attività di volontariato.
3. Le attività previste hanno ad oggetto servizi di informazione, di consulenza e di formazione a favore degli enti del terzo settore oppure servono alla certificazione e a migliorare la qualità dell’attività di volontariato.
4. Le attività previste hanno carattere sovracomunale, sono svolte a livello comprensoriale o provinciale oppure si rivolgono all’intero territorio provinciale.
5. Le attività previste sono sussidiarie a quelle della pubblica amministrazione.
6. Le iniziative hanno una durata minima di tre mesi e devono concludersi preferibilmente entro l’anno corrente, salva la possibilità di proroga, da richiedere entro il 30 novembre dell’anno in corso.
7. Il soggetto proponente è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e dispone di un’adeguata capacità organizzativa nonché di risorse umane sufficienti.
8. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste per le stesse iniziative.
9. Non vengono agevolate attività che hanno finalità religiose.