1. Possono beneficiare delle agevolazioni le federazioni senza scopo di lucro che costituiscono in modo esclusivo o prevalente raggruppamenti di organizzazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche.
2. Possono, inoltre, beneficiare delle agevolazioni le federazioni, anche di natura temporanea, di enti del terzo settore, qualora comprendano almeno 30 organizzazioni, tra cui anche organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui all’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche.
3. Possono essere concesse agevolazioni solo per iniziative/attività realizzate in provincia di Bolzano.