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v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 11)
Norme in materia di personale

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 15 febbraio 2018, n. 7.

[Art. 1 (Interpretazione autentica dell’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, in materia di indennità connesse con incarichi dirigenziali ed affini, nonché degli articoli 22 e 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10)   delibera sentenza

(1)  Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, all’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, all’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, ed agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, dal momento di entrata in vigore della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, si interpretano nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell’intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione. A tal fine, conservano piena legittimità ed efficacia, senza soluzione di continuità, le norme in materia dei contratti collettivi, di comparto ed intercompartimentali, anche in attuazione del principio di conservazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla loro data di entrata in vigore aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente.

(2)  Nello stesso senso di cui al comma 1, si interpretano altresì le disposizioni di cui all’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, poi trasfuso nei contratti collettivi di comparto ed intercompartimentali per effetto della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, nonché le disposizioni di cui all’articolo 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.] 2)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2019, n. 138 - Indennità di dirigenza – indennità di coordinamento e indennità per dirigenti sostituti – trasformazione graduale dell’indennità in assegno personale pensionabile – ordinamento civile – previdenza sociale – competenza esclusiva del legislatore statale – illegittimità costituzionale
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 7 maggio 2019 (6 giugno 2019), n. 138 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, dell’art. 2 e dell’art. 17, comma 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 e dell’art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1.

Art. 2 (Interpretazione autentica dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6)

(1)  Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, si interpretano nel senso che il riferimento alle “disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale” ivi contenuto si interpreta come riferito alle varie forme di incarichi possibili in ambito sanitario e che gli incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza per prestazioni sanitarie possono essere conferiti senza limitazioni di natura soggettiva; pertanto a tal fine dette disposizioni sono di immediata applicazione.

Art. 3 (Modifiche alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, “Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)

(1)  Nei commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 2018”.

(2)  Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 2018”.

(3)  Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole: “31 maggio 2018”.

Art. 4 (Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1)  Nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole “nominate direttore/direttrice di ripartizione” sono inserite le parole “o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell’articolo 17/bis”.

(2)  Nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole “nominate direttore/direttrice d’ufficio” sono inserite le parole “o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell’articolo 17/bis”.

Art. 5 (Modifica alla legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)

(1)  Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti di cui all’articolo 1, nell’autonomo rapporto intercorrente tra amministrazione e amministratori o dipendenti, rimborsano agli stessi, su richiesta, le spese legali, peritali e giudiziarie sostenute dagli stessi per la loro difesa in procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, promossi nei loro confronti per cause o in conseguenza di fatti, atti od omissioni connessi con il mandato e le funzioni esercitate, con l'espletamento del servizio e con l’adempimento dei compiti d’ufficio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. Il rimborso delle predette spese avviene dietro presentazione delle relative parcelle regolarmente saldate e nella misura ritenuta congrua dall’Avvocatura della Provincia o, per gli altri enti, dalla corrispondente struttura, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalle rispettive tariffe professionali.”

Art. 6 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 20.000,00 euro per l’anno 2018, in 20.000,00 euro per l’anno 2019 e in 20.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

 

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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