(1) Nei commi 1 e 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 2018”.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle parole: “1° giugno 2018”.
(3) Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole: “31 maggio 2018”.