(1) Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, si interpretano nel senso che il riferimento alle “disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale” ivi contenuto si interpreta come riferito alle varie forme di incarichi possibili in ambito sanitario e che gli incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza per prestazioni sanitarie possono essere conferiti senza limitazioni di natura soggettiva; pertanto a tal fine dette disposizioni sono di immediata applicazione.