(1) Il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
“3. Per gli impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ogni cinque anni vanno inoltre sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l’obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d’uso e di manutenzione delle parti certificate e dell’infrastruttura, rispettando le periodicità ivi contemplate.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Il tecnico responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
“1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto o dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale:
- funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;
- funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- sciovie: ogni 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
- ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;
- impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: ogni 20 anni.”
(4) Il comma 3 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:
“3. Ai fini dell’approvazione della revisione generale dell’impianto da parte dell’Ufficio, il concessionario, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell’esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell’età dei componenti dell’impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere esperto o un’ingegnera esperta nel settore, iscritto o iscritta all’albo professionale, o dal tecnico responsabile dell’impianto, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell’impianto indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:
- opere civili delle stazioni e della linea;
- tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;
- elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 23, comma 1;
- tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti a terra.”
(5) Dopo l’articolo 25/quater del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 25/quinquies:
“Articolo 25/quinquies (Disposizione transitoria)
1. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) e c), che stabilisce un intervallo di 10 anni per le revisioni generali delle funivie bifuni a va e vieni successive alla terza revisione generale e delle funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli successive alla seconda revisione generale, trova applicazione a decorrere dal 2019, prima della riapertura dell’esercizio stagionale o annuale.”