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d) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 21)
Modifiche del regolamento sulla costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico

1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2018, n. 6.

Art. 1

(1) Il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

“3. Per gli impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ogni cinque anni vanno inoltre sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l’obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d’uso e di manutenzione delle parti certificate e dell’infrastruttura, rispettando le periodicità ivi contemplate.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è inserito il seguente comma 3/bis:

“3/bis. Il tecnico responsabile dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

“1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto o dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale:

  1. funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;
  2. funivie bifune e monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  3. funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto, 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  4. sciovie: ogni 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell’impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell’ultima revisione generale;
  5. ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;
  6. impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: ogni 20 anni.”

(4) Il comma 3 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

“3. Ai fini dell’approvazione della revisione generale dell’impianto da parte dell’Ufficio, il concessionario, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell’esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell’età dei componenti dell’impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere esperto o un’ingegnera esperta nel settore, iscritto o iscritta all’albo professionale, o dal tecnico responsabile dell’impianto, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell’impianto indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:

  1. opere civili delle stazioni e della linea;
  2. tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;
  3. elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 23, comma 1;
  4. tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti a terra.”

(5) Dopo l’articolo 25/quater del decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 25/quinquies:

“Articolo 25/quinquies (Disposizione transitoria)

1. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) e c), che stabilisce un intervallo di 10 anni per le revisioni generali delle funivie bifuni a va e vieni successive alla terza revisione generale e delle funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli successive alla seconda revisione generale, trova applicazione a decorrere dal 2019, prima della riapertura dell’esercizio stagionale o annuale.”

Art. 2 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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