1. Le assegnazioni straordinarie sono vincolate e finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
2. Nel corso dell’anno scolastico, l’Amministrazione provinciale promuove progetti particolari. Le competenti Intendenze scolastiche comunicano di volta in volta alle istituzioni scolastiche le modalità e i criteri da seguire per presentare richiesta di assegnazioni straordinarie.
3. Nelle assegnazioni straordinarie non possono essere prese in considerazione le seguenti spese, dovendo le stesse rientrare tra le assegnazioni ordinarie:
a) spese telefoniche e postali;
b) spese per la cancelleria;
c) spese per la pulizia e per il materiale di consumo;
d) spese per il servizio di cassa;
e) spese per arredi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale;
f) altre modeste spese.
4. Lo stesso vale per le spese connesse a tutte le iniziative parascolastiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1510 dell’8 giugno 2009.