1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti attività:
a) consulenze individuali, progetti su incarico (attività chiuse), eventi di prevalente promozione turistica, manifestazioni di intrattenimento, iniziative di carattere liturgico, manifestazioni sportive, corsi sportivi, di educazione fisica, corsi di ballo e di danza fine a se stessi;
b) corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria;
c) attività di doposcuola rivolte agli studenti della scuola dell’obbligo e attività assistenziali rivolte a bambini e ragazzi nel periodo extrascolastico;
d) progetti di attività per i quali non risultino comprensibili gli obiettivi, i destinatari, la sede, la qualifica dei relatori, il periodo di svolgimento e le ore complessive di attività presunte.