1. Ai fini della rendicontazione dei contributi ordinari i beneficiari devono presentare:
a) la domanda di liquidazione;
b) la documentazione di spesa, ossia:
1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente;
2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, note di onorario, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;
3) i beneficiari senza scopo di lucro possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;
c) il conto consuntivo (bilancio di esercizio) o il rendiconto gestionale ordinario. In particolare:
1) per gli enti che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 euro: il conto consuntivo (bilancio di esercizio) dell’anno precedente, redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti;
2) per gli enti che beneficiano di contributi pari o inferiori a 50.000,00 euro: il rendiconto gestionale ordinario dell’anno precedente.
Nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, il richiedente dovrà predisporre un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente.
I documenti di cui alla presente lettera sono richiesti anche al fine di valutare il livello di economicità e trasparenza del soggetto finanziato e la ricaduta sociale del finanziamento erogato;
d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:
1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere;
2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi;
3) lo svolgimento dell'intero o parziale programma di attività ammesso a contributo;
4) l'ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera f);
e) l'estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l'assemblea dei soci o l'organo competente approva la relazione sull'attività svolta, il rendiconto gestionale o il conto consuntivo (bilancio di esercizio) relativi all'anno di riferimento del contributo ordinario;
f) i prospetti relativi all'attività di volontariato di cui all'articolo 37, con i nominativi degli operatori volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.
2. Ai fini della rendicontazione dei contributi straordinari i beneficiari devono presentare la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 1.