(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“6. I veicoli a carico dei quali è stata annotata nel Pubblico Registro Automobilistico la sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, o il decreto di fissazione di prima udienza ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, oppure il decreto di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative o degli enti mutualistici, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dalla data della sentenza o dei decreti di cui sopra fino alla chiusura della relativa procedura oppure fino alla vendita o alla radiazione dei veicoli.”
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“5.1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in via transitoria, le organizzazioni iscritte ai registri di cui ai commi 1 e 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”