(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire con altri enti pubblici territoriali, ad esito della valutazione dei rispettivi immobili, una società per l’acquisizione e la gestione di compendi immobiliari destinati ad attrezzature collettive di interesse generale nel comune di Merano, anche mediante conferimenti o fusioni di rami aziendali di società controllate dagli enti medesimi.
(2) Al fine di realizzare un progetto di interesse generale che rinforzi l’immagine dell’area sovraregionale del Passo dello Stelvio, oltre che lo sviluppo socio economico e la valorizzazione delle regioni limitrofe del Passo dello Stelvio grazie ad una migliore collaborazione tra i territori interessati, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società di interesse generale a capitale interamente pubblico e partecipata a titolo paritario dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Lombardia o da un suo ente delegato, denominata “Passo Stelvio S.r.l.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 800.000,00 euro per il 2018 si provvede con la legge di stabilità.