(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
“2. In caso di assegnazione ai comuni di contributi da parte dello Stato per l’attenuazione degli indennizzi per l’estinzione anticipata dei mutui ai sensi dell’articolo 9/ter del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni statali vengono in quota parte trattenute dalla Provincia. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.”