1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche.
2. Ai sensi di questi criteri, per sistemi di ricarica si intendono le stazioni di ricarica che non vengono utilizzate a scopo commerciale e che sono adibite esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici.
3. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è favorire il passaggio dai veicoli con motore a combustione interna a quelli elettrici, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto ambientale del traffico.