1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nel limite delle risorse all’uopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, il contributo può essere erogato l’anno successivo, la percentuale del contributo può essere ridotta o la domanda di contributo può essere archiviata d’ufficio.