1. In seguito al controllo dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all’allegato 1, da parte di esperti qualificati indipendenti.
2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente.
3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.
4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore dell’impianto, il quale lo deve conservare insieme al libretto di impianto fino al controllo successivo.