1. Per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.
2. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
3. I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
4. In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
5. La valutazione del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di riscaldamento ovvero se il fabbisogno termico dell’edificio è rimasto invariato.