(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:
“1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ai requisiti di accessibilità e adattabilità.
2. In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. L’adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.”