(1) Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso, senza l’effettuazione di lavori edili, di un immobile pubblico, privato o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, destinato a un utilizzo di carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per l’adattabilità. Se per il cambio di destinazione d’uso di un immobile pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, o di parte di esso, è prevista l’effettuazione di lavori edili, l’unità immobiliare deve essere resa accessibile.”