(1) Il comma 1 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture ovvero in aderenza ad aree pedonali, deve essere riservato alle persone disabili almeno un posto auto opportunamente segnalato, preferibilmente coperto e in aderenza ai percorsi pedonali, e situato nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio o alla struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali e agli accessi stessi.”