(1) Il comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. Le aree e i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare. Essi comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi pedonali in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 22, indipendentemente dalla tipologia di edifici che su di essi si affacciano. La larghezza minima delle aree e dei percorsi pedonali non deve essere inferiore a m. 1,50.”