(1) Nel testo in lingua italiana la rubrica dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituita: “Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale”.
(2) I commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, sono così sostituiti:
“1. Negli edifici di edilizia residenziale sociale la percentuale di posti auto o di autorimesse riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo di posti auto o autorimesse disponibili; in ogni caso deve essere garantita la disponibilità di almeno un posto.
2. Nelle autorimesse pubbliche o aperte al pubblico deve essere previsto almeno un posto auto più un ulteriore posto auto ogni 40 posti auto o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Nelle autorimesse con capacità fino a 20 posti auto è sufficiente riservare un posto alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per i posti auto ad uso di persone con disabilità e i relativi percorsi deve essere prevista un’altezza minima di 2,20 m.”