(1) Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“4. Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; essi devono garantire le stesse condizioni di visibilità del resto della platea. Il quattro per cento dei posti riservati a persone disabili va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono avere le seguenti caratteristiche: