(1) Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“1. Nelle strutture ricettive tutte le parti e i servizi comuni devono essere accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:
- gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
- i servizi igienici di cui all’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
- la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
- il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
- la sala lettura, TV, gioco e similari;
- i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“6. In caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque. Nel calcolo dei posti letto si considerano solo i posti letto oggetto dell’intervento e non il totale dei posti letto della struttura ricettiva.”
(3) Il comma 8 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti con un massimo di dodici posti letto complessivi o fino a quattro appartamenti per ferie con una ricezione massima di dodici posti letto. Nel caso in cui la struttura ricettiva disponga sia di stanze per ospiti che di appartamenti per ferie, si calcolano i posti letto totali della struttura ricettiva.”