(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, è così sostituito:
“Art. 11 (Edifici privati aperti al pubblico)
1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Tutti i livelli che compongono l'attività aperta al pubblico devono essere accessibili nella loro totalità.
2. Va predisposto un servizio igienico con le caratteristiche di cui all’articolo 44, se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m². In caso di ampliamento della superficie a disposizione del pubblico, il servizio igienico aperto al pubblico di cui all’articolo 44, è da prevedersi solo se la superficie dell'ampliamento stesso è superiore ai 200 m².
3. Nei singoli ambienti devono essere garantiti idonei spazi di manovra.
4. Il requisito dell’adattabilità deve essere rispettato solo per il cambio di gestione.”